Circolare n. 02/2020 - Esami di Stato 2020
A causa dell'emergenza Covid-19, la possibilità di manifestare il proprio interesse è prorogata alle ore 12:00 dell' 08 aprile 2020
Oggetto: Esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione. Anno 2020.
Con Ordinanza Ministeriale n. 1195 del 28/12//2019, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ha indetto le sessioni di esami di Stato di Abilitazione all’Esercizio della Professione di Geologo per l’anno 2020.
Come è noto, per la professione di Geologo trovano applicazione le disposizioni di cui al D.P.R. 328/2001.
L’Ordine Regionale ha l’obbligo di formare le terne dei professionisti geologi con almeno 15 anni di iscrizione all’Albo Professionale e all’Elenco Speciale, in qualità di commissari per gli Esami di Stato.
Inoltre, i professionisti selezionati dovranno:
- essere in regola con il pagamento delle quote d’iscrizione all'Ordine Regionale e al CNG fino all'anno 2019;
- non aver subito provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio di Disciplina negli ultimi 5 anni;
- essere in regola con gli adempimenti agli obblighi formativi per il triennio 2017-2019. Tale requisito verrà verificato d’ufficio dallo scrivente Ordine.
- Professore Universitario ordinario, fuori ruolo, a riposo ed associato;
- Professore incaricato; libero docente; libero professionista con 15 anni di esercizio professionale e con esperienza professionale in almeno uno dei campi di cui all’art. 3 del D.P.R. 03/11/1982, n. 981;
- funzionario tecnico che esplica mansioni di geologo presso Pubbliche Amministrazioni iscritto all’elenco speciale dell’Ordine Regionale con almeno 15 anni di anzianità di servizio e con esperienza in uno dei campi di cui all’art. 3 del D.P.R. 03/11/1982, n. 981.
- ai Professori Universitari l’obbligo, una volta designati dal Ministero, di partecipare alle Commissioni in relazione a quanto stabilito dall’art. 6 della Legge 8 marzo 1958, n. 311;
- ai dipendenti pubblici di acquisire la preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione di appartenenza ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165.
Si coglie l'occasione per ribadire, ancora una volta, che la PEC dialoga con altra PEC. Non saranno prese in considerazione:
- comunicazioni trasmesse da email generico a PEC
- da PEC a email generico dell'Ordine
- dichiarazioni difformi da quella appositamente predisposta, incomplete e senza documento di identità o firma digitale del soggetto.
AUTOCERTIFICAZIONE - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE