Circolare n. 05/2020

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Catanzaro,lì 05/11/2020                                                          Prot. 861/2020_out/ORGC
 
 
Agli Iscritti
all’Ordine dei Geologi della Calabria
 

Circolare n. 05/2020
 
Oggetto: Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale - Decreto del Segretario Generale DS n. 540 del 13.10.2020 su Adozione delle Misure di Salvaguardia relative alle aree soggette a modifica di perimetrazione e/o classificazione della pericolosità e rischio dei Piani di assetto idrogeologico configurate nei progetti di varianti di aggiornamento dei PAI alle nuove mappe del PGRA da approvarsi ai sensi dell’articolo 68 comma 4-ter del D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006, integrato all’art. 54 della Legge 120 dell’11 settembre 2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” – Nota informativa agli iscritti all’ORG-Calabria
 
Si informano gli iscritti che l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale ha adottato, con DS n. 540 del 13.10.2020, le Misure di salvaguardia di cui alle aree in oggetto, ovvero collegate all’adozione dei progetti di variante predisposti in attuazione degli aggiornamenti mappe PAI/PGRA di cui alla delibera CIP n. 1 del 20.12.2019 (cfr. allegato n.1 al DS), con efficacia a decorrere dal 14.10.2020.
Al seguente link è possibile consultare il suddetto Decreto, le misure di salvaguardia e gli shapefile relativi alle aree d’attenzione del PGRA:
 
https://www.distrettoappenninomeridionale.it/index.php/varianti-di-aggiornamento-mappe-pai-alle-mappe-pgra-menu/misure-di-salvaguardia-menu
 
Secondo le Misure di salvaguardia, per qualsiasi trasformazione territoriale il professionista - oltre a verificare se il sito rientri o meno negli areali di rischio del PAI disciplinati dalle NAMS vigenti (2011) – ha l’obbligo di appurare se l’area d’interesse (pur non ricadendo tra quelle classificate a rischio dal PAI) è compresa tra le Aree di attenzione del PGRA. Queste ultime necessitano, infatti, di approfondimenti di studio per una precisa classificazione dei livelli di pericolosità e di rischio di alluvioni.
Il regime di salvaguardia resterà in vigore fino all’approvazione delle varianti dei PAI e, comunque, non oltre 3 anni dalla pubblicazione del Decreto.

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In particolare, le prescrizioni sulle misure da adottare nelle Aree di attenzione del PGRA, per come riportate all’art. 4 – Disposizioni per le aree di attenzione PGRA (cfr. allegato n.1 al DS), sono:
  1. migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di funzionalità idraulica;
  2. non comportare significative alterazioni morfologiche o topografiche e un apprezzabile pericolo per l’ambiente e le persone;
  3. non costituire in nessun caso un fattore di aumento della pericolosità idraulica né localmente, né nei territori a valle o a monte, producendo significativi ostacoli al normale libero deflusso delle acque ovvero causando una riduzione significativa della capacità di invaso delle aree interessate;
  4. non costituire un elemento pregiudizievole all’attenuazione o eliminazione delle specifiche cause di rischio esistenti;
  5. non pregiudicare le sistemazioni idrauliche definitive né la realizzazione degli interventi individuati dalla pianificazione di bacino o dagli strumenti di programmazione provvisoria e urgente;
  6. garantire condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza di cantieri mobili, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un ostacolo significativo al regolare deflusso delle acque;
  7. limitare l’impermeabilizzazione superficiale del suolo impiegando tipologie costruttive e materiali tali da controllare la ritenzione temporanea delle acque anche attraverso adeguate reti di regimazione e di drenaggio;
  8. rispondere a criteri di basso impatto ambientale, facendo ricorso, laddove possibile, all’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica.
 
Nelle aree di attenzione PGRA sono consentiti esclusivamente:
  1. gli interventi volti a ridurre la vulnerabilità dei beni presenti nelle aree di attenzione PGRA, nonché gli interventi idraulici di regolazione, di regimazione e di manutenzione volti al miglioramento delle condizioni di deflusso e tali da non aumentare il rischio di inondazione a valle, da non pregiudicare la possibile attuazione di una sistemazione idraulica definitiva e nel rispetto delle componenti ambientali e degli habitat fluviali eventualmente presenti;
  2. gli interventi di demolizione dei corpi di fabbrica esistenti, anche con ricostruzione con incremento massimo di volumetria pari al 20% di volumetria utile e utilizzando criteri costruttivi volti alla riduzione della vulnerabilità;
  3. gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell’art. 3 del D.P.R. 328/2001 e s.m. e i., con aumento di superficie o volume non superiore al 20%;
  4. la manutenzione, l’ampliamento o la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferiti a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture parimenti essenziali, purché non producano un significativo incremento del valore del rischio idraulico dell’area;
  5. l’espianto e il reimpianto di colture;
  6. la realizzazione di annessi agricoli purché dispensabili alla conduzione del fondo;
  7. tutti gli ulteriori interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, compresi quelli di cui alle lett. b) e c), senza le limitazioni imposte, a condizione che non comportino apprezzabili alterazioni al regime idraulico dei luoghi.
 
Gli interventi idraulici di cui alla lettera a) devono essere corredati da uno studio idrologico e idraulico predisposto nel rispetto delle disposizioni del Piano Stralcio territorialmente competente, che individui le condizioni di pericolosità e rischio esistenti e garantisca il rispetto delle condizioni imposte alla medesima lettera a).
Gli interventi di cui alla lettera d), a esclusione di quelli di manutenzione, devono essere corredati da uno studio di compatibilità idraulica, predisposto nel rispetto delle disposizioni del Piano Stralcio territorialmente competente che valuti i livelli di pericolosità e/o rischio della zona d’interesse ante e post operam e garantisca la compatibilità degli interventi con le disposizioni della normativa del Piano Stralcio.
Gli interventi di cui alla lettera g) devono essere corredati da uno studio di compatibilità idraulica, predisposto nel rispetto delle disposizioni del Piano Stralcio territorialmente competente, che determini i livelli di pericolosità e/o rischio della zona d’interesse e la compatibilità degli interventi a farsi con le disposizioni delle norme di attuazione.
 
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Inoltre, l’art. 5 – Pareri di compatibilità dell’Autorità di Bacino prescrive che:
 
Gli interventi consentiti di cui all’art. 4 lettere a), d) e g), per i quali è prevista la predisposizione dello studio idrologico e idraulico e/o lo studio di compatibilità idraulica, sono soggetti al parere vincolante dell’Autorità di Bacino, che potrà fornire anche le eventuali prescrizioni per il rispetto di tutte le disposizioni di cui all’art. 4.
Per gli inerenti di cui ai restanti punti b), c), e) ed f), l’Autorità di Bacino potrà essere sentita, qualora i relativi interventi per dimensione e complessità possano avere rilevanza in rapporto alle condizioni di pericolosità e rischio idraulico dell’area interessata; in tal caso, l’AdB potrà, eventualmente, richiedere la redazione dello studio di compatibilità idraulica.
 
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Per ulteriori approfondimenti, si rimanda alla documentazione originale, disponibile ai link sopra riportati.
 
Il Presidente
Ordine dei Geologi della Calabria
Geol. Alfonso Aliperta