Comunicazione alla Presidente di ANCI Calabria - Dott.ssa R. Succurro

Catanzaro, 13.10.2023
Prot. n. 780


Oggetto: Considerazioni inerenti alla giornata di approfondimento sul tema “Codice dei Contratti Pubblici e Legge sull’Equo Compenso”, organizzata da Consiglio Nazionale dei Geologi, Ordine dei Geologi della Calabria, Fondazione Centro Studi CNG - 19 ottobre 2023, GHL - Lamezia Terme
 
Gent.ma Presidente Succurro,
com’è noto, con il D.Lgs. n. 36/2023, è entrato in vigore il nuovo Codice dei Contratti Pubblici, contenente importanti novità in tema di affidamento degli incarichi e livelli di progettazione. Dal 21 aprile 2023, è, inoltre, entrata in vigore la Legge sull’Equo compenso.
 
Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici riduce da 3 a 2 i livelli di progettazione. In precedenza, i livelli di progettazione erano, infatti: Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE), Progettazione Definitiva (PD), Progettazione Esecutiva (PE). Nella nuova norma, viene meno il livello intermedio (PD), riconducendo al PFTE i livelli di approfondimento e di compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica, sismica, ecc. Pertanto, detta compatibilità delle opere deve ora essere definita nel PFTE, tenendo conto dell’Ambito Territoriale Significativo (ATS) entro il quale gli studi devono essere realizzati. 
Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici prevede espressamente (cfr. art. 66, comma 2, e art. 34, comma 1, Allegato II.12) che i professionisti, singoli o associati, per partecipare alle procedure di affidamento dei servizi di progettazione, debbano:

  1. essere laureati in una disciplina tecnica attinente alla tipologia dei servizi da prestare, nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali;
  2. essere abilitati all'esercizio della professione, nonché iscritti (al momento della partecipazione alla gara) al relativo albo professionale (ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto).
Le prestazioni relative ai servizi geologici non possono, pertanto, essere affidate dalla stazione appaltante a un soggetto diverso dal geologo, abilitato all’esercizio della professione e iscritto all’albo professionale, né surrogate da una valutazione di idoneità da parte di un professionista diverso dal geologo abilitato all’esercizio della professione e iscritto all’albo (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 5666/2009; T.A.R. Lazio, sentenza n. 6324/2011). L’affidamento in subappalto dei servizi specialistici può, quindi, avvenire soltanto a condizione che l’appaltatore sia già qualificato per le prestazioni da eseguire (cfr. art. 119, D.Lgs. 36/2023), oppure mediante avvalimento, laddove si applichino le medesime disposizioni vigenti in materia di subappalto, e la Relazione geologica sia, in ogni caso, redatta da un geologo iscritto all’albo professionale (cfr. art. 104, D.Lgs. 36/2023).
 
Per quanto concerne la legge n. 49/2023 “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali”, da una lettura complessiva dell’articolato si deduce che la stessa può essere applicata al nuovo Codice dei Contratti Pubblici. Già nello scorso mese di luglio, l’ANAC afferma infatti che “Le tariffe ministeriali, secondo la novella normativa, assurgono a parametro vincolante e inderogabile per la determinazione dei corrispettivi negli appalti di servizi di ingegneria e architettura e l’impossibilità di corrispondere un compenso inferiore rispetto ai suddetti parametri comporta anche la non utilizzabilità dei criteri di aggiudicazione del prezzo più basso e dell’offerta economicamente più vantaggiosa; alla luce del nuovo quadro normativo sembra potersi ipotizzare che le procedure di gara aventi ad oggetto l’affidamento dei servizi tecnici dovrebbero essere costruite come gare “a prezzo fisso”, con competizione limitata alla componente qualitativa. Diversamente opinando, non si spiegherebbe né la previsione della nullità, rilevabile anche d’ufficio, della clausola che fissi un compenso inferiore a quello stabilito dal decreto ministeriale né l’abrogazione dell’art. 2, comma 1, lettera a) del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 che, come anticipato, aveva eliminato l’obbligatorietà delle tariffe minime” - (cfr. Delibera del 20 luglio 2023).
 
Il succitato quadro normativo appare volto a garantire un’adeguata remunerazione per le attività libero professionali, e indirettamente la tutela della qualità delle prestazioni, obbiettivo di primaria importanza nel settore dei contratti pubblici.
 
Possibili problematiche di applicazione da parte delle stazioni appaltanti
Le nuove norme presentano alcune problematiche d’applicazione da parte delle stazioni appaltanti. L'Ordine dei Geologi della Calabria ha già rilevato alcuni casi di procedure non conformi alle norme vigenti ed è intervenuto con opportune diffide formali.
Per esempio, in alcuni casi è stata riscontrata l'assegnazione di servizi geologici a soggetti non qualificati a fornire tali servizi specialistici. Inoltre, è emerso che i RUP di alcuni Comuni hanno effettuato il calcolo delle prestazioni professionali relative alla redazione della Relazione geologica per il PFTE in base al Decreto Parametri attualmente in vigore (D.M. 50/2016), inserendo soltanto la voce del Progetto Preliminare, e non quella del Progetto Preliminare + Progetto Definitivo – come viceversa dovrebbe essere computato nell’attuale fase transitoria (in attesa dell’approvazione del nuovo D.M. Parametri), in conformità al nuovo Codice degli Contratti pubblici (cfr. Allegato I.13, D.Lgs. n.39/2023). Ancora, nonostante le previsioni della Legge sull’Equo compenso, sembra persistere, da parte delle stazioni appaltanti, l’abitudine alla richiesta di ribasso sulle parcelle computate per i servizi di prestazioni professionali specialistiche.
I suddetti esempi evidenziano la necessità di una maggiore attenzione alle nuove norme, da parte delle stazioni appaltanti, per garantire la corretta applicazione delle regole e la giusta remunerazione per i servizi geologici specialistici.
 
La proposta
Risulta essenziale la collaborazione di ANCI Calabria per uniformare le modalità di affidamento dei servizi professionali specialistici nel campo geologico da parte di tutti i Comuni della regione, in conformità al nuovo contesto normativo.
L’autorevole indicazione ai Comuni, da parte di ANCI Calabria, in merito alle procedure da seguire contribuirebbe ad accelerare le assegnazioni dei servizi professionali, e quindi a realizzare le opere pubbliche di cui il territorio ha estremo e urgente bisogno. Tale sinergia eviterebbe, peraltro, spiacevoli contestazioni, diffide e controversie, minimizzando il rischio di spreco dei fondi pubblici, a tutela della collettività.
A tal fine, Le propongo di realizzare iniziative congiunte, a beneficio delle Amministrazioni comunali, quali:
  • organizzazione di seminari di aggiornamento per i RUP;
  • redazione di documenti esplicativi e linee guida;
  • organizzazione di attività di sensibilizzazione per il personale degli Uffici Tecnici.
 
In attesa di un cortese riscontro, Le porgo i miei più cordiali saluti.


Ordine dei Geologi della Calabria
Il Presidente
Dott. Giulio Iovine
 
  
Allegato: locandina della giornata di approfondimento del 19 ottobre 2023 a Lamezia Terme.
 

Modificato il: 2024-05-08 07:22:18