Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36

Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2023 n. 77 –   Supplemento Ordinario n. 12/L 

Comunicato del Presidente del CNG, dott. geol. Arcangelo Francesco Violo.

Gentili Iscritti,
come noto, in data 31 marzo 2023, è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 31 marzo 2023, il decreto legislativo in oggetto, che avrà efficacia dal 1° luglio 2023 (si vedano l’art. 229, comma 2). Pertanto, si formula la presente per fornire una preliminare lettura delle novità di principale interesse.

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Il testo normativo – strutturato in un articolato di rango “legislativo” e in numerosi allegati contenenti la disciplina di natura tipicamente “regolamentare” – focalizza, in numerose disposizioni, l’attenzione, in generale, sulle “attività di progettazione” (non limitandosi più a citare solo i “servizi di ingegneria e architettura”, come nei previgenti testi) e, più in particolare, su quelle di competenza professionale dei geologi, che vengono, di frequente, riconosciuti tra i “progettisti”.
Il Governo, in esecuzione della delega, ha inteso, infatti, riconoscere, nuovamente, “la compatibilità geologica e geomorfologica dell’opera” tra le primarie finalità sia del “progetto di fattibilità tecnico-economica” sia del “progetto esecutivo” (si veda l’art. 41, comma 1°, lett. i) – non essendo più previsto il “progetto definitivo” – mediante l’inserimento dei relativi studi specialistici e degli appositi elaborati grafici (riferiti ad un “ambito territoriale significativo”) in ognuno di tali livelli progettuali (si veda l’Allegato I.7). Nello specifico, nel testo normativo, si prevede la necessità, in ogni livello della progettazione, a meno di eccezioni circostanziate e motivate (si vedano l’art. 41, comma 5, e l’Allegato I.7 – artt. 3, comma 1, 8, commi 3 e 4, 12, comma 1, e 22, comma 4), di allegare studi geologici, idrogeologici, idrologici (vi è anche un espresso riferimento all’idrogeologia del sottosuolo), idraulici, geotecnici, sismici e ambientali, firmati dai rispettivi tecnici abilitati (si veda l’art. 8, comma 1, dell’Allegato I.7), che debbono essere esaurientemente esposti e commentati nelle relazioni specialistiche, già previste dalla normativa tecnica vigente ed espressamente riepilogate dallo stesso Codice per il livello di progettazione esecutiva (si veda la rubrica dell’art. 24 dell’Allegato I.7).
Ciò in parziale accoglimento di reiterate richieste rivolte dal Consiglio Nazionale dei Geologi al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti durante la stesura, provvisoria e definitiva, del testo ed alle competenti Commissioni parlamentari in sede di osservazioni allo stesso.
Risulta essere stata dedicata, altresì, una peculiare attenzione anche alle indagini in sito e prove di laboratorio, presupposte ai citati studi, che – unitamente alle attività di progettazione – debbono, secondo il nuovo Codice, essere separatamente indicate e trovare apposita copertura finanziaria nel quadro economico di ogni appalto (si veda l’art. 41, comma 10, e l’Allegato I.7).
Con una logica completamente nuova, si è previsto, inoltre, che la scelta dell’appalto integrato debba essere motivata con riferimento ad esplicitate esigenze tecniche (si veda l’art. 44); prescrivendo che, in tale ipotesi, gli operatori economici devono possedere i requisiti previsti per i progettisti, avvalersi di progettisti qualificati (da indicare nell’offerta) oppure partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione, nonché indicare distintamente, nell’offerta, il corrispettivo richiesto per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori, mentre la stazione appaltante deve indicare, nei documenti di gara, le modalità per la corresponsione diretta degli oneri relativi alla progettazione esecutiva indicati in sede di offerta, al netto del ribasso d’asta (si veda ancora l’art. 44).
Nel dare obbligata attuazione alle direttive europee, si è, poi, limitato il divieto di subappalto, anche con riferimento alla relazione geologica, prevedendo, però, che le stazioni appaltanti debbano indicare, nei documenti di gara, le prestazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto (si veda l’art. 119).
A tutela della professionalità del geologo, si è ribadito – oltre a quanto sopra riportato per il caso di appalto integrato – che, nelle procedure di affidamento delle attività di progettazione, i concorrenti devono, in ogni caso, possedere i requisiti di partecipazione consistenti nella laurea in una disciplina tecnica attinente a tali attività, nell’abilitazione all’esercizio della professione e nell’iscrizione all’albo previsto dai vigenti ordinamenti (si vedano gli artt. 34 – 39 dell’Allegato II.12). D’altra parte, gli operatori economici che partecipano ad un appalto con apposita qualificazione per costruzione o per costruzione e progettazione debbono possedere il requisito dell’idoneità tecnica dimostrato dalla presenza di uno staff tecnico di progettazione composto da soggetti abilitati all'esercizio della professione di geologo, iscritti all'albo professionale, per le categorie in cui è prevista la sua competenza oppure attraverso l’associazione o l’indicazione di tali progettisti in sede di offerta (si vedano l’art. 18, comma 11, e l’art. 30, comma 5, dell’Allegato II.12).
Al medesimo fine di garantire il rispetto dei principi comunitari di cui sopra, viene disposto, in via definitiva, che le attività di progettazione possono essere appaltate mediante affidamento diretto, anche con il criterio diretto del prezzo più basso, ove siano di importo inferiore a 140.000 euro e mediante procedura negoziata senza bando, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ove siano di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie comunitarie (si vedano gli artt. 50 e 108).
Infine, oltre ad introdurre la previsione dei “collaudi specialistici” (si veda l’art. 5, comma 1, dell’Allegato I.7), si precisa, espressamente, che in tutti i casi di collaudi da affidarsi ad una commissione di professionisti esterni alle amministrazioni pubbliche, un componente, non presidente, possiede laurea di carattere tecnico, ulteriore rispetto a quelle in ingegneria o architettura, in relazione alle specificità dell’opera o dei lavori (si veda l’art. 14, comma 6, dell’Allegato II.14).
Per concludere, l’Allegato I.13 prevede che, nella determinazione dei corrispettivi per la progettazione: 1) le aliquote afferenti all’ex “progettazione preliminare” sono tutte confermate nel nuovo progetto di fattibilità tecnico-economica; 2) le aliquote di interesse afferenti all’ex “progettazione definitiva” sono trasferite al nuovo progetto di fattibilità tecnico-economica. In sostanza, si legittima il cumulo dei parametri attualmente vigenti per la progettazione preliminare e definitiva per il calcolo dei compensi relativi al nuovo progetto di fattibilità tecnico-economica.
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Al fine di avere un incontro informativo ed un confronto costruttivo su quanto sopra riportato e sulle ulteriori disposizioni di interesse di cui all’estratto del Codice allegato alla presente, il Consiglio Nazionale intende organizzare, entro i primi giorni di maggio, una riunione con i Presidenti degli Ordini Regionali ed un primo seminario di approfondimento per gli iscritti dedicato all’argomento, nella consapevolezza che i dubbi derivanti dalle interpretazioni del diritto comunitario e le tempistiche contingentate di approvazione del testo normativo non hanno consentito di recepire le altre istanze di dettaglio presentate a tutela della categoria (alcune contenute anche nelle osservazioni della 8ª Commissione permanente del Senato); occorrendo, quindi, una ulteriore azione condivisa per la relativa valutazione nei prossimi “correttivi” o nei regolamenti che andranno a sostituire gli Allegati del nuovo Codice.

Certo di una cospicua adesione alle iniziative prospettate, Vi invio i miei più cordiali saluti.

Il Presidente
Arcangelo Francesco Violo

Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici. 
 

Modificato il: 2023-06-21 06:55:14