Nota dell'ORG Calabria al Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Civita

avente ad oggetto:

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 126 DEL 30/08/2023 RELATIVA A “MODIFICA E INTEGRAZIONI ALLA DETERMINA N. 69 DEL 05/05/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ATTINENTE AI LAVORI DI: "INTERVENTI DI AMPLIAMENTO LOCULI DEL CIMITERO COMUNALE - CONSOLIDAMENTO E RECUPERO DEI MURI DI CINTA - RECUPERO STRUTTURE ACCESSORIE "SALA MORTUARIA - LOCALE DI SERVIZIO - CHIESA CIMITERIALE", RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI E DEI VIALI INTERNI - RIQUALIFICAZIONE SPAZI ESTERNI E VIALE DI ACCESSO AL CIMITERO" - CIG: Z973AE5CD6” - RICHIESTA DI RETTIFICA.

Lo scrivente Ordine dei Geologi della Calabria è venuto a conoscenza della determina in oggetto e, pertanto, formula la presente nell’esercizio delle proprie funzioni di tutela del titolo e della professione di geologo, oltre che della dovuta collaborazione istituzionale.

Con il citato provvedimento, si è inteso “[…] affidare, nelle more della verifica dei requisiti […] al professionista CELIBERTO GILBERTO, nato a CASSANO ALL’JONIO il 31/01/1992, C.F. CLBGBR92A31C002W P.I. 03486790789, il servizio di che trattasi, per la redazione di: […] studi e relazione geologica […]”.

Il professionista incaricato non risulta iscritto alla Sezione A dell’Albo unico nazionale dei Geologi e, pertanto, non risulta possedere i requisiti professionali per l’affidamento dell’incarico, sulla base di quanto segue.

L’art. 3 della legge 3 febbraio 1963, n. 112, alle lettere a) e b), statuisce che formano oggetto della professione di geologo, oltre a tutte le indagini geologiche indicate nelle successive lettere del medesimo articolo: l’esecuzione di rilevamenti e studi geologici, anche attinenti al catasto minerario, fotogeologia, cartografia geologica; la rilevazione e le consulenze geologiche che riguardano il suolo e il sottosuolo ai fini delle opere concernenti dighe, strade, gallerie, acquedotti, ponti, canali, aeroporti, cimiteri, porti, ferrovie, edifici.

Il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, nel regolamentare le competenze riconosciute dalla legge al geologo, all’art. 41, lettera c), ribadisce che formano oggetto dell’attività professionale del geologo, oltre alle altre attività ivi indicate e connesse alla geologia: le indagini e consulenze geologiche ai fini della relazione geologica per le opere di ingegneria civile mediante la costruzione del modello geologicotecnico; la programmazione e progettazione degli interventi geologici e la direzione dei lavori relativi, finalizzati alla redazione della relazione geologica.

La giurisprudenza e gli atti di indirizzo tecnico, in applicazione delle disposizioni di legge e regolamentari di cui sopra, hanno da sempre riconosciuto che la redazione della relazione geologica è attività di competenza esclusiva del geologo (cfr.: Consiglio di Stato, parere n. 2118/2011; Consiglio di Stato, sentenza n. 5909/2008; Consiglio di Stato, sentenza n. 701/1995; Consiglio di Stato, Ad. Plen., parere n. 154/1994; Cons. Stato, parere n. 164/1992; T.A.R. Umbria, sentenza n. 142/1994; A.N.A.C., delibera n. 711/2016; A.N.A.C., delibera n. 583/2016; A.V.C.P., determinazione n. 3/2002; A.V.C.P., determinazione n. 19/2000; Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, Ad. Gen., parere n. 138/1993).

Le indicate prestazioni non possono, pertanto, mai essere affidate dalla stazione appaltante a un soggetto diverso dal geologo abilitato all’esercizio della professione e iscritto all’albo, oppure surrogate da una valutazione di idoneità da parte di professionista diverso dal geologo abilitato all’esercizio della professione e iscritto all’albo (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 5666/2009; T.A.R. Lazio, sentenza n. 6324/2011).

La necessità del possesso dei requisiti dell’abilitazione all’esercizio della professione di geologo e dell’iscrizione al relativo Albo unico nazionale è imposta anche dal vigente Codice dei contratti pubblici, laddove - all’art. 66, comma 2, e all’art. 34, comma 1, dell’Allegato II.12 - prevede espressamente che i professionisti singoli o associati, per partecipare alle procedure di affidamento di servizi di progettazione, debbono, in particolare, possedere: a) la laurea in una disciplina tecnica attinente alla tipologia dei servizi da prestare, nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali; b) essere abilitati all'esercizio della professione, nonché iscritti, al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.

D’altra parte, il vizio della determina non sarebbe sanabile neppure: 1) mediante affidamento in subappalto dei servizi di progettazione specialistici compresi nel contratto, laddove il relativo affidamento in subappalto può avvenire solo a condizione che l’appaltatore sia già qualificato per le prestazioni da eseguire (si veda l’art. 119 del D. Lgs. 36/2023); oppure 2) mediante avvalimento, laddove si applicano le medesime disposizioni vigenti in materia di subappalto e la redazione della relazione geologica deve essere, comunque, eseguita direttamente da un geologo iscritto al relativo albo professionale (si veda l’art. 104 del D. Lgs. 36/2023).

In virtù di quanto sopra, lo scrivente Ordine La invita, nella Sua qualità, a porre in essere ogni azione di competenza per il legittimo affidamento, direttamente da parte del Comune, del servizio di redazione della relazione geologica nell’ambito della progettazione in oggetto a un professionista, avente i requisiti tecnici necessari, anche mediante eventuale annullamento, revoca e/o modifica parziale della determinazione già assunta.


In attesa di un cortese sollecito riscontro, si inviano distinti saluti.

            Il Presidente
Ordine dei Geologi della Calabria

Modificato il: 2023-10-11 11:10:21