Osservazioni al DL regionale di cui alla DGR N. 146 del 18/06/2020, in relazione alle Linee Guida MIT definite dal DM 30/04/2020 e al DPR 380/2001

Risposta del Dirigente Dipartimento LL, Infrastrutture e Mobilità della Regione Calabria, Ing. Domenico Pallaria, avente ad o oggetto: Riscontro Osservazioni alla Proposta di Legge nr. 22/2020 - DGR 146/2020.

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Catanzaro, lì 08/07/2020
Prot. 642/2020_out/ORGC
 
Egr. Assessore Ing. Domenica Catalfamo
Email: domenica.catalfamo@regione.calabria.it
 
 
OGGETTO: OSSERVAZIONI AL DISEGNO DI LEGGE REGIONALE DI CUI ALLA DGR N. 146 DEL 18/06/2020   IN RELAZIONE ALLE LINEE GUIDA MIT DEFINITE DAL DM 30/04/2020  E AL DPR 380/2001
 
 
Preg.mo Assessore,
 
in relazione al disegno di Legge Regionale in oggetto, alla luce dell’emanazione delle Linee Guida di cui al DM 30/04/2020, vista la Sua richiesta del 30.06.2020 prot. 0214834 si espongono i principi di carattere generale che a nostro avviso dovrebbero essere contenuti nella Legge Regionale:
 

  • L’art. 3 comma 4, dispone che gli interventi privi di rilevanza (ex opere minori di cui alla a DGR 330/2011) debbano essere soggetti al preventivo “deposito”, mentre nelle linee Guida nazionali (DM 30/04/2020) si prevede più semplicemente che  queste opere “possono essere realizzate con preavviso scritto allo sportello unico comunale, secondo modalità e contenuti  disciplinati dalle regioni, eventualmente semplificati rispetto alle disposizioni di cui all'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001”. Sarebbe quindi più corretto disporre semplicemente la trasmissione del progetto al SUE (progetto semplificato da definire nel regolamento) e ritenere la ricevuta telematica di trasmissione come attestazione di avvenuto deposito. Il SUE, autonomamente, provvederebbe a trasmettere il progetto agli STR come prescrive l’art 93 de DPR 380. Inoltre, anche il riferimento agli artt. 65 e 67 del DPR 380 è ambiguo, perché per tali opere non occorre né “Relazione a struttura ultimata” né “Collaudo statico”, ma semplicemente il “deposito “ al SUE (art 65 c8 bis) e comunque sono opere che non interessano la pubblica incolumità (art. 67 c1) e pertanto il DL trasmette la dichiarazionedi regolare esecuzione al SUE (art. 67 c8 ter).
  •  L’art. 4 comma 4, ove si dispone, in relazione agli interventi minore rilevanza, che “Effettuate le verifiche…” degli atti progettuali il Settore Tecnico regionale “…rende disponibile nella predetta piattaforma informatica,…..l’attestazione di deposito, nel caso di interventi di cui al comma 2 dell’art 3”, mentre nelle Linee Guida nazionali è testualmente esplicitato che  “si ritiene al riguardo di poter desumere che, nell'ottica di una generale semplificazione delle procedure, come attestazione di avvenuto deposito possa intendersi valida anche la semplice stampa della certificazione dell'avvenuto ricevimento della pec, evidentemente sotto la responsabilità del soggetto che ha effettuato il deposito” e quindi, in analogia, anche la ricevuta telematica rilasciata automaticamente (contestualmente all’inoltro della pratica)  dalla piattaforma sismica può assolvere tale funzione. 
  • L’art. 3 comma 3 prevede che “ I progetti di cui al comma 2 (interventi di minore rilevanza) sono soggetti a successivo controllo su un campione minimo pari al 5%, estratto con criteri automatici e predefiniti dal Regolamento di attuazione della presente legge. Le successive verifiche di merito sono effettuate dal competente Settore Tecnico Regionale con le stesse modalità previste per il rilascio delle autorizzazione”. A tal proposito si ritiene utile proporre già in tale fase che il sorteggio (la cui percentuale minima potrebbe anche essere incrementata rispetto al 5%) non avvenga in una fase successiva al deposito ma sia, tramite algoritmi e procedure informatiche, contestuale al caricamento del progetto in piattaforma e che della circostanza sia data immediata comunicazione al progettista strutturale.
  •  Dalla proposta di Legge Regionale sono stati eliminati gli articoli riferiti alla Relazione a Strutture Ultimate ed al Collaudo (ex art.8 e 9 della Legge 37/2015). Sarebbe opportuno definire i criteri della trasmissione degli stessi, richiamati dalle Linee Guida Nazionali secondo il seguente articolato: È opportuno infine sottolineare, in questa sede, come il legislatore, nella citata legge di conversione n. 55 del 14 giugno 2019, con particolare riferimento all’art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, abbia più volte sottolineato che il deposito al SUE, sia del progetto sia della relazione a strutture ultimate, debba avvenire tramite pec; si ritiene al riguardo di poter desumere che, nell’ottica di una generale semplificazione delle procedure, come attestazione di avvenuto deposito possa intendersi valida anche la semplice stampa della certificazione dell’avvenuto ricevimento della pec, evidentemente sotto la responsabilità del soggetto che ha effettuato il deposito, per quanto attiene alla regolarità e completezza della documentazione. In tale ottica le regioni potrebbero quindi, nel provvedimento di recepimento delle disposizioni della legge n. 55/2019, prevedere la suddetta semplificazione, riservandosi, qualora ad un successivo esame della documentazione depositata si riscontrassero gravi carenze, di attivare la procedura di controllo sull’opera in questione, ancorché iniziata. E quindi, in analogia, anche la ricevuta telematica rilasciata automaticamente (contestualmente all’inoltro della relazione a strutture ultimate, del collaudo, della dichiarazione di regolare esecuzione) dalla piattaforma sismica può assolvere tale funzione. 
  •  Un aspetto di fondamentale importanza, rimandato sempre al Regolamento Regionale negli anni passati, è la tempistica con cui debbano essere rilasciate le autorizzazioni sismiche, che riteniamo debbano essere definite in modo chiaro e con tempi certi, anche con un contrappeso relativo al rimborso totale ed automatico dei diritti di istruttoria verso il cittadino qualora questi dovessero essere superati, al fine di evitare inutili ritardi. 

Cordiali saluti
 
                                                                                                              IL PRESIDENTE
                                                                                                        Dott. Geol. Alfonso Aliperta